- Sostenibilità energetica in edilizia
Sin dagli anni '70 il tema della sostenibilità ambientale è stato introdotto al settore edilizio. Grazie ai progressi avvenuti nei campi sia della fisica della costruzione che del controllo ambientale, oggi è in corso un considerevole dibattito riguardo la sostenibilità delle costruzioni edili, con risvolti in termini di regolamentazioni (ad esempio la Direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia 2010/31/CE) e realizzazioni di importanti progetti. Tale interesse è principalmente dovuto ai molteplici effetti negativi che si stanno manifestando sul nostro pianeta, tra i quali:
Oltre ad un maggiore rispetto per l'ambiente, investire nell'edilizia sostenibile significa anche avere un concreto risparmio economico; ad esempio l'attuazione di un buon isolamento termico e di un impianto progettato con la giusta attenzione ai consumi, consentono, in breve tempo, di ammortizzare il costo iniziale attraverso il risparmio di energia ottenuto.
Sin dagli anni '70 il tema della sostenibilità ambientale è stato introdotto al settore edilizio. Grazie ai progressi avvenuti nei campi sia della fisica della costruzione che del controllo ambientale, oggi è in corso un considerevole dibattito riguardo la sostenibilità delle costruzioni edili, con risvolti in termini di regolamentazioni (ad esempio la Direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia 2010/31/CE) e realizzazioni di importanti progetti. Tale interesse è principalmente dovuto ai molteplici effetti negativi che si stanno manifestando sul nostro pianeta, tra i quali:
- inquinamento atmosferico (CO2 e altri gas) e i conseguenti effetti negativi (effetto serra, assottigliamento dello strato di ozono, piogge acide, etc.);
- prevedibile esaurimento delle risorse naturali non rigenerabili (petrolio, gas naturale);
- inquinamento delle acque e dei terreni;
- diminuzione della biodiversità, cioè delle specie animali e vegetali.
Oltre ad un maggiore rispetto per l'ambiente, investire nell'edilizia sostenibile significa anche avere un concreto risparmio economico; ad esempio l'attuazione di un buon isolamento termico e di un impianto progettato con la giusta attenzione ai consumi, consentono, in breve tempo, di ammortizzare il costo iniziale attraverso il risparmio di energia ottenuto.
La sostenibilità energetica comprende l'utilizzo di sistemi ed impianti ad altissima efficienza, basso consumo e minime emissioni inquinanti, prevedendo l'utilizzo di sostanze naturali; contenimento dell'utilizzo di risorse non rinnovabili; forte riduzione dell'impatto ambientale da parte dei sistemi energetici utilizzati negli edifici.
Per far sì che l'utilizzo delle risorse, il loro impatto sull'ambiente, la qualità degli ambienti interni degli edifici possano essere valutati obiettivamente, sono stati creati i protocolli di valutazione ambientale degli edifici (Building environmental assessment methods).
Tra i maggiori protocolli, dagli Stati Uniti il LEED (Leadership in Enery and Environmental Design e dalla gran Bretagna il BREEAM (Building Research Established Environmental Assessment Method). In Italia, tra gli altri ed ultimo in ordine temporale, il LEED Italia, che consiste in un adattamento specifico del LEED statunitense all'ambito italiano grazie al lavoro sostenuto dal Green Building Council Italia (associazione no profit promossa dalla Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino e nata con l'obiettivo di favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile; sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sull'impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini; fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del settore; incentivare il confronto tra operatori del settore creando una community dell'edilizia sostenibile). Il Green Building Council Italia promuove, quindi, il sistema di certificazione indipendente LEED i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto (nei paragrafi successivi approfondiremo la certificazione LEED).
La sostenibilità energetica, quindi, è una classe che al proprio interno si sviluppa nei seguenti requisiti di valutazione:
• per la riduzione della domanda di energia di un edificio in termini di usi finali;
• per l'uso razionale dell'energia negli edifici;
• per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e, più in generale, dei bacini di risorse naturali;
• per la minimizzazione dell'impatto ambientale degli edifici.
Per far sì che l'utilizzo delle risorse, il loro impatto sull'ambiente, la qualità degli ambienti interni degli edifici possano essere valutati obiettivamente, sono stati creati i protocolli di valutazione ambientale degli edifici (Building environmental assessment methods).
Tra i maggiori protocolli, dagli Stati Uniti il LEED (Leadership in Enery and Environmental Design e dalla gran Bretagna il BREEAM (Building Research Established Environmental Assessment Method). In Italia, tra gli altri ed ultimo in ordine temporale, il LEED Italia, che consiste in un adattamento specifico del LEED statunitense all'ambito italiano grazie al lavoro sostenuto dal Green Building Council Italia (associazione no profit promossa dalla Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino e nata con l'obiettivo di favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile; sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sull'impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini; fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del settore; incentivare il confronto tra operatori del settore creando una community dell'edilizia sostenibile). Il Green Building Council Italia promuove, quindi, il sistema di certificazione indipendente LEED i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto (nei paragrafi successivi approfondiremo la certificazione LEED).
La sostenibilità energetica, quindi, è una classe che al proprio interno si sviluppa nei seguenti requisiti di valutazione:
• per la riduzione della domanda di energia di un edificio in termini di usi finali;
• per l'uso razionale dell'energia negli edifici;
• per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e, più in generale, dei bacini di risorse naturali;
• per la minimizzazione dell'impatto ambientale degli edifici.
- Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia
La Direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia 2010/31/CE è entrata in vigore il 9 luglio 2010 in sostituzione della Direttiva 2002/91/CE, abrogata dal 1º febbraio 2012. La nuova Direttiva, promuovendo il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e considerando le condizioni locali e climatiche esterne, richiede di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020 (gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero dal 31/12/2018). Nel provvedimento sono messe in evidenza le linee generali di una metodologia per il calcolare la prestazione energetica degli edifici che gli Stati membri devono applicare in conformità al contenuto dell'allegato I della Direttiva.
Per il calcolo della prestazione energetica si dovranno tenere in considerazione le diverse tipologie di edifici - quali abitazioni, uffici, esercizi commerciali di vario genere, ospedali, etc. - e le caratteristiche termiche dell'edificio stesso, comprese le proprie divisioni interne, gli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di ventilazione, di illuminazione, la progettazione, la posizione e l'orientamento, i sistemi solari passivi. Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica - rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni, e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile - per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La Commissione ha stabilito una linea metodologica comparativa per calcolare i livelli ottimali che distinguono gli edifici nuovi ed esistenti e le differenti tipologie edilizie.
Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali utilizzando la linea metodologica comparativa e compareranno i risultati dei calcoli con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30/06/2012 i risultati ottenuti saranno trasmessi mediante relazione dagli Stati membri alla Commissione.
La Direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia 2010/31/CE è entrata in vigore il 9 luglio 2010 in sostituzione della Direttiva 2002/91/CE, abrogata dal 1º febbraio 2012. La nuova Direttiva, promuovendo il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e considerando le condizioni locali e climatiche esterne, richiede di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020 (gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero dal 31/12/2018). Nel provvedimento sono messe in evidenza le linee generali di una metodologia per il calcolare la prestazione energetica degli edifici che gli Stati membri devono applicare in conformità al contenuto dell'allegato I della Direttiva.
Per il calcolo della prestazione energetica si dovranno tenere in considerazione le diverse tipologie di edifici - quali abitazioni, uffici, esercizi commerciali di vario genere, ospedali, etc. - e le caratteristiche termiche dell'edificio stesso, comprese le proprie divisioni interne, gli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di ventilazione, di illuminazione, la progettazione, la posizione e l'orientamento, i sistemi solari passivi. Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica - rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni, e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile - per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La Commissione ha stabilito una linea metodologica comparativa per calcolare i livelli ottimali che distinguono gli edifici nuovi ed esistenti e le differenti tipologie edilizie.
Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali utilizzando la linea metodologica comparativa e compareranno i risultati dei calcoli con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30/06/2012 i risultati ottenuti saranno trasmessi mediante relazione dagli Stati membri alla Commissione.
- Edifici di nuova costruzione: gli Stati membri valuteranno l'attuabilità economica, tecnica e ambientale dei sistemi alternativi ad alta efficienza, tra cui le modalità di fornitura energetica riferite a fonti rinnovabili, il teleriscaldamento, il teleraffrescamento, la cogenerazione, le pompe di calore.
- Edifici esistenti: saranno sottoposti a ristrutturazioni rilevanti al fine di migliorare la prestazione energetica che dovrà soddisfare i requisiti minimi. Siccome la Direttiva 2010/31/CE prevede che l'obiettivo entro il 31/12/2012 è di migliorare l'efficienza energetica del 20%, gli Stati membri devono provvedere per far si che gli edifici di nuova costruzione siano ad altissima prestazione energetica e l'energia sia prodotta interamente da fonti rinnovabili.
Per far sì che i proprietari o gli affittuari siano in grado di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio, gli Stati dovranno creare un sistema di certificazione energetica comprensivo di un attestato che sarà valido 10 anni. Già in diverse regioni italiane, soprattutto quelle che geograficamente ricoprono la zona settentrionale del Paese, è attivo il sistema di attestazione energetica, con protocolli leggermente diversi da regione a regione.
Il 18 marzo 2010 è entrata in vigore in Toscana una specifica disciplina regionale sulla materia: l’articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) riguardante anche le locazioni.
Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.
Quali sono le particolarità della disciplina regionale rispetto a quella nazionale?
Innanzitutto va chiarito che:
Il 18 marzo 2010 è entrata in vigore in Toscana una specifica disciplina regionale sulla materia: l’articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) riguardante anche le locazioni.
Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, ha imposto in tutta Italia dal 29/03/2011 che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario, già in fase di trattativa, le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.
Quali sono le particolarità della disciplina regionale rispetto a quella nazionale?
Innanzitutto va chiarito che:
- Disciplina regionale in materia non tocca né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l’individuazione della figura del certificatore: su tali temi si seguono pienamente le norme statali (per le metodologie il DM 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, per la figura del certificatore l’allegato III al decreto legislativo 115/2008);
- sono in vigore, fino alla eventuale emanazione di un modello regionale, i modelli di attestato di certificazione allegati al DM 26 giugno 2009;
- le disposizioni regionali inerenti la “targa energetica” (art. 7 del regolamento) troveranno applicazione solo dopo l’approvazione con decreto dirigenziale del modello di targa energetica;
- le disposizioni regionali inerenti il sistema informativo sull’efficienza energetica troveranno applicazione solo dopo il varo di tale sistema informativo. In particolare fino al varo di tale sistema gli attestati di certificazione dovranno essere presentati ai Comuni in forma cartacea.
Vediamo quindi punto per punto quali sono le regole vigenti in Toscana per la Certificazione Energetica degli immobili.
I casi in cui è obbligatorio dotare l’immobile di un attestato di certificazione energetica – ACE (oggi APE) (art. 23-bis della lr 39/2005 e articoli 3 e 4 del regolamento). Rispetto a quanto già disposto dalle norme nazionali (Dlgs 192/2005, art. 6 e linee guida nazionali) vi è in Toscana l’obbligatorietà di acquisire l’attestato di certificazione (detto APE) anche nei seguenti casi:
• Locazione di un immobile;
• Ricostruzione a seguito di demolizione di immobili anche di superficie inferiore a 1000 mq;
• Fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq.
Vi sono comunque i seguenti casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale:
• I fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
• Le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale 26 giugno 2009.
• I fabbricati isolati ma solo se di superficie inferiore a 25 mq (mentre lo Stato esclude i fabbricati più piccoli di 50 mq).
E in Toscana si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali:
• Gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione.
• I fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.
I casi in cui è obbligatorio dotare l’immobile di un attestato di certificazione energetica – ACE (oggi APE) (art. 23-bis della lr 39/2005 e articoli 3 e 4 del regolamento). Rispetto a quanto già disposto dalle norme nazionali (Dlgs 192/2005, art. 6 e linee guida nazionali) vi è in Toscana l’obbligatorietà di acquisire l’attestato di certificazione (detto APE) anche nei seguenti casi:
• Locazione di un immobile;
• Ricostruzione a seguito di demolizione di immobili anche di superficie inferiore a 1000 mq;
• Fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq.
Vi sono comunque i seguenti casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale:
• I fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
• Le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale 26 giugno 2009.
• I fabbricati isolati ma solo se di superficie inferiore a 25 mq (mentre lo Stato esclude i fabbricati più piccoli di 50 mq).
E in Toscana si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali:
• Gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione.
• I fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.
Come si fa a certificare un immobile
Si deve distinguere il caso in cui si deve certificare un immobile perché viene costruito o completamente ristrutturato, dal caso in cui lo si deve certificare per una vendita o una locazione.
• Per le certificazioni in occasione di lavori edilizi, prima dell’inizio lavori va scelto un certificatore energetico. Infatti il regolamento regionale precisa che il nominativo del soggetto certificatore è indicato nella comunicazione di inizio lavori. Il progettista gira una copia del progetto al certificatore. In corso d’opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso certificatore può fare ispezioni in cantiere. In attesa del varo da parte della Regione dell’APE come documento digitale, il certificatore redigerà l’attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (prevista dall’art. 86 della LR 1/2005). Infatti al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, va trasmesso al Comune anche l’APE, e nel certificato di abitabilità/agibilità di cui al citato articolo 86 della l.r.1/2005 sarà fatta esplicita menzione dell’attestato di certificazione.
• Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell’APE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l’attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune (vedi gli obblighi di trasmissione al punto 5). Ai sensi del D.lgs. 28/2011 a partire dal 01/01/2012 anche gli annunci commerciali per vendere un immobile dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dello stesso immobile. Già dal 29/03/2011 (ai sensi dello stesso D.lgs. 28/2011) comunque in tutti i contratti di compravendita il compratore dovrà dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” . Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.
Cosa succede se, nei casi in cui è obbligatorio l’attestato di certificazione, questo non viene acquisito?
Bisogna distinguere fra gli obblighi di dotarsi dell’attestato di prestazione energetica a seguito di lavori edilizi e gli obblighi che invece derivano da un trasferimento di proprietà o locazione.
→ Se l’obbligo deriva da lavori edilizi (i casi di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento) attenzione che il certificato di cui all’articolo 86 della L.R. n. 1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato al Comune l’attestato di prestazione energetica.
→ In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di prestazione energetica perché l’unità immobiliare non è dotata dell’APE si incorre in salate multe:
* Nel caso di contratti di compravendita immobiliare, o comunque di trasferimento a titolo oneroso, se l'Attestato di Prestazione Energetica non è allegato all'atto o non è presente la dichiarazione informativa dell'acquirente di averlo ricevuto, scattano sanzioni amministrative che possono essere comprese tra i 3 mila e i 18 mila euro.
* Nel caso di contratti di affitto di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, se l'Attestato di Prestazione Energetica non è allegato o non è presente in esso la dichiarazione del locatario di averlo ricevuto, scattano sanzioni che possono essere comprese tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata inferiore ai tre anni, le multe si riducono alla metà, quindi saranno comprese tra i 500 e i 2 mila euro.
Gli obblighi di trasmissione dell’APE alla Pubblica Amministrazione.
Il DM 26 giugno 2009 prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell’attestato di certificazione energetica entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell’APE, a cura del certificatore. Tale obbligo in questa prima fase rimane (vedi art. 26 del regolamento)
Le modalità di trasmissione alla Regione
A partire all’entrata in vigore del regolamento, oltre alla trasmissione alla Regione di una copia dell’attestato, scatta un ulteriore obbligo di trasmissione: quando viene redatto un APE dovrà essere firmato almeno in due originali, perché oltre a quello consegnato al richiedente un altro dei due originali dovrà essere trasmesso al Comune di competenza.
Come trasmettere l’APE al Comune?
Vi sono due casi:
• se l’APE è prodotto a seguito di lavori edilizi un originale dell’attestato sarà trasmesso al Comune insieme al certificato di cui all’art. 86 della L 1/2005. Si segnala che, nel caso i lavori edilizi riguardino una pratica gestita dallo Sportello Unico Attività Produttive SUAP, anche l’APE passerà come tutta l’altra documentazione dallo stesso SUAP (il regolamento dice “nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica sia relativo ad impianti produttivi, è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive”).
• se l’APE è prodotto ai fini di una compravendita o di una locazione un originale dell’attestato, una volta firmato dal certificatore, sarà trasmesso senza indugio (dal certificatore o dal proprietario stesso) al Comune. L'attestato può essere trasmesso anche tramite PEC.
La vigilanza del Comune.
Competenti a vigilare sulla attività di certificazione energetica e sugli attestati prodotti sono i Comuni ai sensi dell’art. 3ter della lr 39/2005 e dell’art. 12 del regolamento.
(fonte Regione Toscana)
Come riconoscere un APE a norma
Purtroppo nel campo delle certificazioni energetiche ci sono degli operatori poco professionali che, per pochi soldi, rilasciano attestati di prestazione energetica poco credibili e talvolta palesemente non conformi alle normative e quindi da ritenersi nulli. Come fare allora per verificare la regolarità di un APE?
Riportiamo qui le modalità e le caratteristiche minime che devono avere i certificati energetici a norma di legge:
1) I programmi utilizzati per la compilazione dei certificati energetici devono essere certificati dal CTI, un professionista serio vi rilascerà insieme all'ACE anche una copia di tale certificazione, oppure è possibile verificare la conformità del programma al sito del CTI:
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34;
2) Il certificatore deve essere un soggetto terzo, questo significa che non può coincidere con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o componenti con cui è stato costruito l’edificio. Questa indipendenza deve essere espressamente dichiarata nell’APE;
3) Al fine della riduzione dei consumi energetici, la legge impone obbligatoriamente di indicare degli interventi necessari per migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Se nessuna raccomandazione è indicata o analogamente non è indicato l’indice di prestazione energetica raggiungibile dopo l’intervento raccomandato e/o il tempo di ritorno stimato per l’investimento, l’attestato è palesemente fuori norma, contravvenendo ai principi ispiratori della legge;
4) La validità del certificato è di 10 anni ma solo se accompagnato dalla copia del libretto della caldaia compilato con gli interventi di manutenzione e le verifiche di rendimento (prova fumi) di legge. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata;
5) E’ obbligatorio indicare la o le date dei sopralluoghi che il certificatore ha eseguito presso l'edificio, in caso contrario si palesa la possibilità di aver proceduto alla certificazione senza la dovuta perizia.
Nel nostro blog tematico: http://certificazioneenergeticaintoscana.blogspot.it/ è possibile vedere un esempio di APE.
Purtroppo nel campo delle certificazioni energetiche ci sono degli operatori poco professionali che, per pochi soldi, rilasciano attestati di prestazione energetica poco credibili e talvolta palesemente non conformi alle normative e quindi da ritenersi nulli. Come fare allora per verificare la regolarità di un APE?
Riportiamo qui le modalità e le caratteristiche minime che devono avere i certificati energetici a norma di legge:
1) I programmi utilizzati per la compilazione dei certificati energetici devono essere certificati dal CTI, un professionista serio vi rilascerà insieme all'ACE anche una copia di tale certificazione, oppure è possibile verificare la conformità del programma al sito del CTI:
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34;
2) Il certificatore deve essere un soggetto terzo, questo significa che non può coincidere con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o componenti con cui è stato costruito l’edificio. Questa indipendenza deve essere espressamente dichiarata nell’APE;
3) Al fine della riduzione dei consumi energetici, la legge impone obbligatoriamente di indicare degli interventi necessari per migliorare la prestazione energetica dell’edificio. Se nessuna raccomandazione è indicata o analogamente non è indicato l’indice di prestazione energetica raggiungibile dopo l’intervento raccomandato e/o il tempo di ritorno stimato per l’investimento, l’attestato è palesemente fuori norma, contravvenendo ai principi ispiratori della legge;
4) La validità del certificato è di 10 anni ma solo se accompagnato dalla copia del libretto della caldaia compilato con gli interventi di manutenzione e le verifiche di rendimento (prova fumi) di legge. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata;
5) E’ obbligatorio indicare la o le date dei sopralluoghi che il certificatore ha eseguito presso l'edificio, in caso contrario si palesa la possibilità di aver proceduto alla certificazione senza la dovuta perizia.
Nel nostro blog tematico: http://certificazioneenergeticaintoscana.blogspot.it/ è possibile vedere un esempio di APE.