RECEPIMENTO DELLA RED III: COSA CAMBIA DAL 3 AGOSTO 2026
Dal 3 agosto 2026 entrano in vigore in Italia le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva europea RED III in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici.
In termini pratici, quando si realizza una nuova costruzione o si eseguono determinati interventi di ristrutturazione, sarà necessario verificare se il progetto è soggetto all'obbligo di coprire una quota minima del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, solare termico, pompe di calore o altre soluzioni previste dalla normativa.
La principale novità consiste nell'ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi, che non riguardano più soltanto le nuove costruzioni, ma possono estendersi anche ad alcune tipologie di interventi sugli edifici esistenti, comprese, nei casi previsti dalla normativa, alcune sostituzioni degli impianti termici. Per questo motivo è fondamentale verificare fin dalle prime fasi della progettazione se l'intervento ricade tra quelli soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
In termini pratici, quando si realizza una nuova costruzione o si eseguono determinati interventi di ristrutturazione, sarà necessario verificare se il progetto è soggetto all'obbligo di coprire una quota minima del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, solare termico, pompe di calore o altre soluzioni previste dalla normativa.
La principale novità consiste nell'ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi, che non riguardano più soltanto le nuove costruzioni, ma possono estendersi anche ad alcune tipologie di interventi sugli edifici esistenti, comprese, nei casi previsti dalla normativa, alcune sostituzioni degli impianti termici. Per questo motivo è fondamentale verificare fin dalle prime fasi della progettazione se l'intervento ricade tra quelli soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
Cosa cambia in pratica per nuove costruzioni e ristrutturazioni
Per gli interventi soggetti alla nuova disciplina, le quote minime di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili sono state aggiornate e variano in funzione della tipologia di intervento.
In sintesi, il decreto prevede:
In sintesi, il decreto prevede:
- nuove costruzioni private: quota minima del 60%;
- nuove costruzioni pubbliche: quota minima del 65%;
- ristrutturazioni importanti di primo livello: quota minima del 40%;
- ristrutturazioni di secondo livello e alcuni interventi di sostituzione degli impianti termici: quota minima del 15%, secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa.
Per chi costruisce o ristruttura
Per il committente, la conseguenza principale è che il tema delle fonti rinnovabili deve essere considerato fin dall'avvio della progettazione, poiché può incidere sulle scelte impiantistiche, sui costi, sul dimensionamento degli impianti e sugli adempimenti edilizi.
Per il progettista diventa ancora più importante individuare correttamente la categoria dell'intervento e verificare gli obblighi applicabili, così da sviluppare un progetto conforme alla normativa fin dalle fasi iniziali.
Per il progettista diventa ancora più importante individuare correttamente la categoria dell'intervento e verificare gli obblighi applicabili, così da sviluppare un progetto conforme alla normativa fin dalle fasi iniziali.
Esempio applicativo: Ristrutturazione dell'impianto termico di un condominio esistente
Un edificio residenziale plurifamiliare costruito nel 1995 è dotato di una centrale termica a gas metano ormai obsoleta.
Il condominio decide di eseguire una ristrutturazione dell'impianto termico, che comprende:
Il progettista verifica innanzitutto che l'intervento rientri nella definizione di ristrutturazione dell'impianto termico prevista dalla normativa tecnica richiamata dal D.Lgs. 5/2026.
Accertata tale condizione, trova applicazione l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026, che impone, per questa categoria di interventi, la copertura mediante fonti rinnovabili di almeno il 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Il condominio decide di eseguire una ristrutturazione dell'impianto termico, che comprende:
- sostituzione del generatore di calore;
- rifacimento della distribuzione principale;
- installazione di nuovi sistemi di regolazione;
- adeguamento del sistema di emissione;
- predisposizione della climatizzazione estiva mediante pompa di calore.
Il progettista verifica innanzitutto che l'intervento rientri nella definizione di ristrutturazione dell'impianto termico prevista dalla normativa tecnica richiamata dal D.Lgs. 5/2026.
Accertata tale condizione, trova applicazione l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026, che impone, per questa categoria di interventi, la copertura mediante fonti rinnovabili di almeno il 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Soluzione progettuale
Per rispettare l'obbligo il progettista sceglie di installare:
L'obbligo non deriva dalla semplice sostituzione della vecchia caldaia, ma dal fatto che l'intervento costituisce una ristrutturazione dell'impianto termico, come definita dalla disciplina richiamata dal decreto legislativo.
- una pompa di calore aria-acqua destinata a coprire una parte del fabbisogno di climatizzazione;
- un impianto fotovoltaico a servizio della pompa di calore e delle utenze condominiali.
L'obbligo non deriva dalla semplice sostituzione della vecchia caldaia, ma dal fatto che l'intervento costituisce una ristrutturazione dell'impianto termico, come definita dalla disciplina richiamata dal decreto legislativo.
In sintesi
Il recepimento della direttiva RED III amplia l'ambito di applicazione degli obblighi relativi all'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Per questo motivo, ogni intervento di nuova costruzione o di riqualificazione deve essere valutato fin dalle prime fasi progettuali per verificare gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa e impostare correttamente il progetto sotto il profilo energetico.
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