Dal primo ottobre è entrato in vigore la nuova certificazione energetica degli edifici (Attestato Prestazione Energetica).
Tralasciando le leggi, i decreti e le norme che hanno portato a questo nuovo documento andiamo a vedere le principali novità.
Tralasciando le leggi, i decreti e le norme che hanno portato a questo nuovo documento andiamo a vedere le principali novità.
Innanzitutto è cambiato il layout, questo per facilitare la comprensione, da parte dei non addetti ai lavori, della qualità energetica del proprio edificio. Infatti nella prima pagina, oltre ad essere riportato il grafico con la classe energetica (con scala da A4 -edificio più efficiente- a G -edificio meno efficiente-) sono riportate le tre faccine (sorridente, neutra e triste) con barrata quella appropriata per identificare la qualità della prestazione energetica del fabbricato sia nella stagione invernale che nella stagione estiva.
Inoltre è riportata la classe energetica dell'edificio di riferimento, ovvero l'edificio equivalente per caratteristiche geometriche, tipologia d'uso e costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello certificato, sia di nuova costruzione - che rispetta i requisiti minimi dei nuovi edifici - e dell'edificio esistente come la media della prestazione energetica di edifici esistenti simili. (quest'ultimo non è ancora attivo).
Inoltre è riportata la classe energetica dell'edificio di riferimento, ovvero l'edificio equivalente per caratteristiche geometriche, tipologia d'uso e costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello certificato, sia di nuova costruzione - che rispetta i requisiti minimi dei nuovi edifici - e dell'edificio esistente come la media della prestazione energetica di edifici esistenti simili. (quest'ultimo non è ancora attivo).
Nella seconda pagina, le novità principali riguardano l'introduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile e rinnovabile oltre all'indicazione delle emissioni di CO2 (anedride carbonica).
L'indicazione degli interventi raccomandati per il miglioramento del comportamento energetico dell'edificio è obbligatoria ed ora è specificato se comporta o non comporta una ristrutturazione importante.
Rimane sostanzialmente invariata la parte relativa al soggetto certificatore, rimanendo obbligatorio il sopralluogo del tecnico certificatore dell'edificio da certificare.
Rimane sostanzialmente invariata la parte relativa al soggetto certificatore, rimanendo obbligatorio il sopralluogo del tecnico certificatore dell'edificio da certificare.